Art. 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione. 2.   L’ufficio dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.
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