Art. 10
Sicurezza
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a)
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che comprenda misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e di evacuazione;
b)
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;
c)
provvedendo affinché tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d)
provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sulla loro attuazione e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione definitiva ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’.
Storico versioni
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