Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore delle Filippine («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e le Filippine nei settori della sicurezza e della difesa;
b)
rafforzare le capacità complessive delle forze armate delle Filippine, in particolare nel settore della conoscenza del settore marittimo;
c)
contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionali;
d)
potenziare la protezione della popolazione civile, in particolare nelle zone costiere e marittime in cui i rischi per la sicurezza sono intensificati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
sistemi radar costieri;
b)
sistemi di sorveglianza elettro-ottici e a infrarossi;
c)
misure di supporto elettronico radar.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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