Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore delle Filippine («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e le Filippine nei settori della sicurezza e della difesa; b) rafforzare le capacità complessive delle forze armate delle Filippine, in particolare nel settore della conoscenza del settore marittimo; c) contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionali; d) potenziare la protezione della popolazione civile, in particolare nelle zone costiere e marittime in cui i rischi per la sicurezza sono intensificati. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) sistemi radar costieri; b) sistemi di sorveglianza elettro-ottici e a infrarossi; c) misure di supporto elettronico radar. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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