Art. 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di cui all’ è pari a 1 999 934,66.EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude il necessario accordo con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo commisurato al contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
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