Art. 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica delle attività di cui all’ è affidata all’UNODA. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
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