Art. 2
È temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009:
a)
articolo 14, paragrafo 6;
b)
articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
c)
articolo 23, paragrafo 1; e
d)
articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.
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