Art. 2

È temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009: a) articolo 14, paragrafo 6; b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b); c) articolo 23, paragrafo 1; e d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.
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