Art. 1

1.   La presente decisione si applica ai cittadini della Somalia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806. 2.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o per i quali gli Stati membri hanno previsto deroghe all’obbligo del visto conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806. 3.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia che sono: a) familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione; b) familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un paese terzo; o c) familiari di un cittadino del Regno Unito che è beneficiario dell’accordo di recesso, a condizione che i familiari interessati abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine. 4.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici; c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.
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