Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione («spese») è pari a 1 996 834 EUR.
2. Le spese sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude i necessari accordi con il GICHD e l’ITF. Tali accordi stabiliscono che il GICHD e l’ITF devono assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità e del suo contesto.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione degli accordi.
Storico versioni
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