Art. 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto è realizzata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining — GICHD) e dal fondo fiduciario internazionale dedicato alla promozione della sicurezza umana (International Trust Fund Enhancing Human Security — ITF). 3.   Il GICHD e l’ITF svolgono le loro funzioni sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tale scopo, quest’ultimo definisce le modalità necessarie con il GICHD e con l’ITF stessi.
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