Art. 7
Contabilizzazione del bilancio di massa
Contabilizzazione del bilancio di massa
1. Le quantità attribuite sono determinate sulla base di dati operativi sul singolo processo rappresentativi del periodo considerato, conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Il calcolo del peso del materiale ammissibile negli input è effettuato sulla base di una delle seguenti fonti:
(a)
le dichiarazioni presentate da operatori economici diversi dall’operatore economico al punto di calcolo conformemente all’, paragrafo 3, se tali altri operatori economici forniscono il materiale ammissibile;
(b)
la documentazione interna dell’operatore economico al punto di calcolo.
3. Se il punto di calcolo è il primo, su un determinato percorso di riciclaggio, in cui tutto il materiale ammissibile è trattato fino a ottenere combustibili o scarti oppure entra in un’unità di steam cracking e se il materiale input ammissibile è in forma liquida, si applica il paragrafo 4.
Se il materiale input ammissibile è in forma liquida e parte di esso entra in un’unità di steam cracking in un punto di calcolo successivo, mentre un’altra parte è ulteriormente trattata fino a ottenere propilene senza entrare in un’unità di steam cracking, il paragrafo 4 si applica fino al punto in cui il materiale usato per la produzione di propilene senza ingresso in un’unità di steam cracking («flusso del propilene») è separato dal materiale che entrerà nell’unità di steam cracking («flusso dell’unità di steam cracking»).
(a)
Per quanto riguarda il flusso del propilene, la quota di quantità attribuite nel materiale output deve corrispondere alla quota di materiale ammissibile nel materiale input. Nei punti di calcolo successivi si applica il paragrafo 5.
(b)
Per quanto riguarda il flusso dell’unità di steam cracking, per le fasi restanti si applica il paragrafo 4.
In tutti gli altri casi si applica il paragrafo 5.
4. Il peso del materiale ammissibile immesso in un’unità di steam cracking è determinato secondo i seguenti passaggi:
(a)
si stabilisce il punto di ebollizione massimo accettabile;
(b)
si determina il peso del materiale input ammissibile evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti;
(c)
si determina il peso del materiale input totale, che può essere costituito da una miscela di materiale ammissibile e non ammissibile, evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti;
(d)
se la quota di materiale input totale che non è evaporata al punto di ebollizione massimo accettabile è sottoposta a una fase di trattamento dopo il punto di calcolo e prima che entri nell’unità di steam cracking in cui viene modificata la curva del punto di ebollizione del materiale input, in ciascuna fase di trattamento occorre:
i)
determinare il peso del materiale ammissibile negli output evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti, e sommare il peso a quello determinato alla lettera b);
ii)
determinare il peso degli output evaporati al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti, e sommare il peso a quello determinato alla lettera c);
(e)
si calcola il rapporto tra il peso determinato conformemente alla lettera b) e adeguato conformemente alla lettera d) e il peso determinato conformemente alla lettera c) e adeguato conformemente alla lettera d), oppure lo si considera uguale al rapporto tra il peso del materiale input ammissibile e il peso del materiale input totale, qualora l’operatore economico fornisca prove verificabili dell’impraticabilità tecnica del passaggio di cui alla lettera b) o alla lettera d), punto i);
(f)
si determina il peso del materiale che, sulla base di prove verificabili fornite dall’operatore economico al punto di calcolo, è immesso nella o nelle unità di steam cracking pertinenti ai fini della lettera a);
(g)
si moltiplica il rapporto di cui alla lettera e) per il peso del materiale di cui alla lettera f) per ottenere il peso del materiale ammissibile che si ritiene entri nella o nelle unità di steam cracking;
(h)
il punto di calcolo successivo in cui deve essere determinata l’attribuzione ai diversi output del materiale input ammissibile che entra nella o nelle unità di steam cracking è in corrispondenza dell’uscita della o delle unità di steam cracking.
5. Sono espletati i seguenti passaggi:
(a)
il peso del materiale input ammissibile è assegnato ai diversi output in modo tale che la quota relativa di materiale ammissibile in ciascun output sia pari alla quota relativa del materiale ammissibile nell’input;
(b)
ciascun output è classificato in base alla sua categoria;
(c)
per ciascun output, il peso del materiale input ammissibile assegnato è moltiplicato per un fattore di duplice uso, che rappresenta la quota dell’output che rimane sul percorso di riciclaggio, al fine di ottenere la quantità attribuita di tale output, come segue:
i)
per gli output della categoria «non combustibili», il fattore di duplice uso è pari a 1;
ii)
per gli output delle categorie «combustibili» e «scarti», il fattore di duplice uso è pari a 0;
iii)
per gli output della categoria «output a duplice uso», il fattore di duplice uso:
(1)
è pari a 0 se l’output è solido;
(2)
è pari alla quota per la quale l’operatore economico fornisce prove verificabili del fatto che rimane sul percorso di riciclaggio, se l’output è liquido o gassoso.
6. Dopo aver distribuito le quantità attribuite conformemente ai paragrafi da 2 a 5, l’operatore economico può riassegnarle ai diversi output alle seguenti condizioni:
(a)
le quantità attribuite sono assegnate solo agli output per i quali è possibile dimostrare l’esistenza di un processo chimico fattibile che consente realisticamente di trasformare gli input ammissibili in tali output;
(b)
la quantità attribuita di un output specifico non supera la quota delle parti dell’output che possono provenire dal materiale input ammissibile utilizzato;
(c)
gli input e gli output non sono entrambi polimeri.
7. Il periodo massimo durante il quale può essere effettuata la contabilizzazione del bilancio di massa è di tre mesi. Un saldo positivo delle quantità attribuite può essere riportato al periodo successivo. Il saldo delle quantità attribuite non può mai essere negativo.
8. La contabilizzazione del bilancio di massa è applicata per ciascuno stabilimento. Le quantità attribuite non sono riassegnate da uno stabilimento a un altro della stessa impresa o da un’impresa a un’altra.
9. Il peso della plastica riciclata su cui gli Stati membri raccolgono dati dagli operatori economici a norma dell’, paragrafo 1, deve corrispondere alle quantità attribuite al materiale utilizzato nelle bottiglie in PET immesse sul mercato.
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