Art. 5

Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET

Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET 1.   Gli Stati membri raccolgono dati sul peso della plastica e della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET dagli operatori economici che immettono sul loro mercato tali bottiglie, e sommano i risultati separatamente per la plastica e per la plastica riciclata. 2.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici calcolino il peso della plastica riciclata di cui al paragrafo 1 per le diverse parti delle bottiglie in PET e sommino i risultati utilizzando la metodologia definita al secondo comma. Qualora siano utilizzati come input soltanto rifiuti di plastica post-consumo e tutta la plastica riciclata sia ottenuta applicando una delle seguenti tecnologie di riciclaggio: (a) riciclaggio meccanico considerato una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616, (b) qualsiasi altra tecnologia di riciclaggio che sia una tecnologia di riciclaggio idonea o una nuova tecnologia ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616, per la quale è nota la quota di materiale ammissibile nell’output, la percentuale di plastica riciclata, indicata nella dichiarazione a norma dell’allegato V, parte C, che accompagna la dichiarazione di conformità che figura nell’allegato III del regolamento (UE) 2022/1616, è moltiplicata per il peso della parte corrispondente della bottiglia. 3.   Se la metodologia di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è applicabile, si utilizza la metodologia di cui all’. 4.   Per la plastica riciclata di cui al paragrafo 1 ottenuta in parte mediante una delle tecnologie di riciclaggio di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e in parte mediante altri metodi di riciclaggio, gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici stabiliti nel loro territorio applichino la metodologia di cui all’ in ogni fase della catena di approvvigionamento a partire dalla fase in cui sono combinati i metodi di riciclaggio. Nelle fasi precedenti si applica la metodologia di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
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