Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1)
all’articolo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«i movimenti di ovini o caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante, da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, da una zona di sorveglianza verso una destinazione situata all’interno della stessa zona di sorveglianza e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua sono consentiti solo alle condizioni seguenti:»;
2)
all’articolo 3, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
gli animali sono spostati:
—
direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni; o
—
durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di una zona di sorveglianza direttamente verso un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa zona di sorveglianza, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
—
durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni direttamente a un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni o a un pascolo situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine.»;
3)
all’articolo 3, lettera e), la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
4)
all’articolo 4, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
5)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026D1366#art-1