Art. 1

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata: 1) all’articolo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «i movimenti di ovini o caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante, da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, da una zona di sorveglianza verso una destinazione situata all’interno della stessa zona di sorveglianza e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua sono consentiti solo alle condizioni seguenti:»; 2) all’articolo 3, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) gli animali sono spostati: — direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni; o — durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di una zona di sorveglianza direttamente verso un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa zona di sorveglianza, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o — durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni direttamente a un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni o a un pascolo situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine.»; 3) all’articolo 3, lettera e), la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»; 4) all’articolo 4, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»; 5) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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