Art. 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 1 000 000 EUR. Il bilancio totale stimato per il progetto è pari a 1 389 145 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude un accordo con il GICHD. Tale accordo stabilisce che il GICHD deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in modo commisurato all’entità di tale contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà associate alla conclusione di tale accordo e della data di conclusione dell’accordo.
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