Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto è realizzata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining – GICHD).
3. Il GICHD svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il GICHD.
Storico versioni
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