Art. 9
Accordo di prestito
Accordo di prestito
1. Dopo aver valutato le proposte, la Commissione può concludere un accordo di prestito con i destinatari finali del sostegno dello strumento selezionati («accordo») in conformità dell'. L'accordo stabilisce i diritti e gli obblighi del destinatario finale e della Commissione conformemente alle condizioni stabilite nell'invito a presentare proposte.
2. L'accordo fissa almeno:
a)
i traguardi relativi all'attuazione e ai progressi del progetto, la scadenza massima del prestito, le scadenze previste dal calendario di rimborso, le condizioni relative alla priorità del prestito (ad esempio accordi di subordinazione o di priorità) e i rimedi contrattuali applicabili in caso di inosservanza;
b)
modalità specifiche per la gestione, la rendicontazione e l'audit dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, compreso l'obbligo per il destinatario finale di presentare relazioni periodiche alla Commissione sui progressi del progetto, nonché l'obbligo di riconoscere l'origine dei fondi;
c)
gli obblighi di prevenzione, individuazione, indagine e rettifica delle frodi, della corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
3. L'accordo deve garantire il rispetto degli obblighi fissati all'articolo 129 del regolamento finanziario.
4. Inoltre le disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 2 stabiliscono almeno quanto segue:
a)
i traguardi relativi ai progressi nell'attuazione del piano aziendale costituiscono una condizione preliminare per l'erogazione dei prestiti;
b)
la scadenza massima del prestito è di 10 anni dalla firma dell'accordo. La Commissione può prorogarla con una revisione dell'accordo di prestito in caso di ristrutturazione finanziaria del progetto;
c)
i rimborsi devono cominciare entro la fine della fase di espansione oppure entro 48 mesi dalla firma dell'accordo di prestito, se tale termine è precedente;
d)
i rimborsi sono effettuati in importi uguali, una volta all'anno per 6 anni. Nell'accordo di prestito i destinatari finali possono tuttavia scegliere di rinviare le scadenze dei singoli rimborsi, sempre rispettando la scadenza massima complessiva di 10 anni. I rinvii saranno soggetti a un tasso di interesse di mercato da stabilire nell'accordo di prestito;
e)
la Commissione e il destinatario finale possono concordare il livello di priorità del prestito durante la preparazione dell'accordo di prestito per adeguarlo alla struttura finanziaria esistente di ciascun progetto;
f)
se il destinatario finale cessa la produzione cui fa riferimento il progetto e inizia a produrre elementi di batteria al di fuori del SEE entro 12 mesi dalla cessazione della produzione, si applicano adeguati rimedi contrattuali.
Storico versioni
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