Art. 8

Criteri di attribuzione

Criteri di attribuzione 1.   La Commissione stila una graduatoria delle proposte in base ai seguenti criteri di attribuzione: a) maturità finanziaria del progetto e sostenibilità economica del destinatario finale, che dimostrino la capacità di rispettare le scadenze previste dal calendario di rimborso stabilito nell'accordo di prestito sulla base della corretta esecuzione del piano aziendale. I progetti dovranno dimostrare che il sostegno richiesto produce un effetto di incentivazione e che i finanziamenti totali mobilitati da fonti private per il sito di produzione superano il contributo dell'Unione; b) maturità tecnica del progetto, che dimostri la capacità di raggiungere la piena capacità operativa entro il termine richiesto sulla base di una progettazione e di un piano di attuazione credibili; c) contributo e valore aggiunto per l'economia europea, anche per la resilienza attuale e futura della catena di approvvigionamento, in particolare in relazione ai componenti e alle apparecchiature di fabbricazione, nonché al consumo di materie prime critiche, ai diritti di proprietà intellettuale, al dialogo con i portatori di interessi e i centri di ricerca europei, alla forza lavoro qualificata e ai settori europei a valle dell'approvvigionamento. 2.   In linea con tale graduatoria, la Commissione può concedere il sostegno dello strumento entro i limiti del bilancio disponibile.
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