Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Egitto («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Egitto nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate egiziane;
c)
potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, come pure la protezione dei civili.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature di protezione e rilevamento per la marina egiziana;
b)
attrezzature logistiche e di comunicazione per l’aeronautica militare egiziana.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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