Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Egitto («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Egitto nel settore della sicurezza e della difesa; b) contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate egiziane; c) potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, come pure la protezione dei civili. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) attrezzature di protezione e rilevamento per la marina egiziana; b) attrezzature logistiche e di comunicazione per l’aeronautica militare egiziana. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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