Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:
1.
gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce a livello di Unione:
a)
le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parti A e B, della presente decisione, devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure di controllo della malattia da applicare in tali zone;
b)
le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parte C, della presente decisione, devono essere istituite ulteriori zone soggette a restrizioni in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure da applicare in tali ulteriori zone soggette a restrizioni.
Zone di protezione
Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte A, della presente decisione:
a)
istituisce zone di protezione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione;
b)
applica le misure necessarie nelle zone di protezione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 fino al termine stabilito, per ciascuna zona di protezione, nell’allegato, parte A, della presente decisione.
Articolo 3
Zone di sorveglianza
Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte B, della presente decisione:
a)
istituisce zone di sorveglianza conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione;
b)
applica le misure necessarie nelle zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti nell’allegato, parte B, della presente decisione.
Articolo 4
Ulteriori zone soggette a restrizioni
Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte C, della presente decisione:
a)
istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione;
b)
applica le misure necessarie nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione"
;
2.
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D1186#art-1