Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata: 1. gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: « Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce a livello di Unione: a) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parti A e B, della presente decisione, devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure di controllo della malattia da applicare in tali zone; b) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parte C, della presente decisione, devono essere istituite ulteriori zone soggette a restrizioni in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure da applicare in tali ulteriori zone soggette a restrizioni. Zone di protezione Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte A, della presente decisione: a) istituisce zone di protezione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle zone di protezione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 fino al termine stabilito, per ciascuna zona di protezione, nell’allegato, parte A, della presente decisione. Articolo 3 Zone di sorveglianza Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte B, della presente decisione: a) istituisce zone di sorveglianza conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti nell’allegato, parte B, della presente decisione. Articolo 4 Ulteriori zone soggette a restrizioni Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte C, della presente decisione: a) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione" ; 2. l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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