Art. 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «soggetto»: uno Stato membro o Europol; b) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia un’interrogazione; c) «soggetto richiesto»: lo Stato membro che riceve la consultazione; d) «operazione»: un’interrogazione, convertita in una o più consultazioni e i relativi risultati; e) «interrogazione»: l’input avviato e inviato da un soggetto richiedente al servizio di interrogazione utilizzato nella sua infrastruttura; f) «consultazione»: un messaggio inviato dal servizio di interrogazione di un soggetto richiedente al servizio di consultazione dei soggetti richiesti per ottenere un elenco di risultati; g) «risultato»: le informazioni inviate dal servizio di consultazione di un soggetto richiesto al servizio di interrogazione di un soggetto richiedente a seguito di una consultazione, che indicano una corrispondenza, compresi i relativi dettagli, o un esito senza corrispondenza; h) «risposta»: l’aggregazione di tutti i risultati relativi a un’interrogazione; i) «servizio di interrogazione»: un microservizio destinato all’interrogazione dei soggetti; j) «servizio di consultazione»: un microservizio per la gestione e la consultazione degli indici.
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