Art. 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«soggetto»: uno Stato membro o Europol;
b)
«soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia un’interrogazione;
c)
«soggetto richiesto»: lo Stato membro che riceve la consultazione;
d)
«operazione»: un’interrogazione, convertita in una o più consultazioni e i relativi risultati;
e)
«interrogazione»: l’input avviato e inviato da un soggetto richiedente al servizio di interrogazione utilizzato nella sua infrastruttura;
f)
«consultazione»: un messaggio inviato dal servizio di interrogazione di un soggetto richiedente al servizio di consultazione dei soggetti richiesti per ottenere un elenco di risultati;
g)
«risultato»: le informazioni inviate dal servizio di consultazione di un soggetto richiesto al servizio di interrogazione di un soggetto richiedente a seguito di una consultazione, che indicano una corrispondenza, compresi i relativi dettagli, o un esito senza corrispondenza;
h)
«risposta»: l’aggregazione di tutti i risultati relativi a un’interrogazione;
i)
«servizio di interrogazione»: un microservizio destinato all’interrogazione dei soggetti;
j)
«servizio di consultazione»: un microservizio per la gestione e la consultazione degli indici.
Storico versioni
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