Art. 2

In vigore dal 20 mar 2026
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 89MG Pon Bike Lithuania UAB Pramonės pr. 13 A, Kėdainiai, LT-57242, Lituania 6.2.2025 88AX CORRATEC S.R.L. Ovidiu Cotrus str., Nr. 28, Cladirea C2, Județ Timiş, 300514 Timisoara, Romania 22.12.2025 88AY SPORT LIFESTYLE S.L. Calle Travesía de la Industria No. 20, 33401 Avilés (Asturias), Spagna 23.1.2026
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2026:671:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo