Art. 1
In vigore dal 20 mar 2026
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
89AZ
New Cycle GmbH
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania
5.4.2024
8031
PROWEN BIKES S.L.
Poligono Industrial La Viñuela, 55 (14900-Lucena) Córdoba, Spagna
23.8.2024
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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