Art. 2
In vigore dal 16 mar 2026
Per conseguire l’obiettivo dell’azione operativa dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, l’Unione sostiene gli obiettivi specifici seguenti:
a)
rafforzare gli sforzi compiuti dagli Stati parte della convenzione africani per adempiere ai loro obblighi in materia di sminamento ai sensi dell’ della convenzione attraverso lo sviluppo di capacità;
b)
promuovere lo scambio di conoscenze e competenze relative all’attuazione dell’ della convenzione;
c)
dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore degli obiettivi della convenzione e assicurare un’adeguata visibilità di tale impegno.
Storico versioni
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