Art. 1
In vigore dal 16 mar 2026
1. L’Unione sostiene gli Stati parte africani della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») colpiti dal problema delle mine nel rafforzamento di capacità nazionali di sminamento e nell’adempimento dei loro obblighi di cui all’ della convenzione, rispettando nel contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che contribuiscono alla pace e alla sicurezza regionali. L’Unione attua tale sostegno attraverso un’azione operativa.
2. L’obiettivo dell’azione operativa dell’Unione di cui al paragrafo 1 è contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione della convenzione, conformemente agli obiettivi del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 e della strategia europea in materia di sicurezza.
3. L’azione operativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esposta in dettaglio nell’allegato.
Storico versioni
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