Art. 2
In vigore dal 16 mar 2026
La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente durante la riunione finale della commissione preparatoria e nel periodo tra tale riunione e la prima riunione della Conferenza delle parti dell’accordo, al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri. La posizione dell’Unione è in linea con la posizione stabilita nella presente decisione e con i principi ad essa sottesi.
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