Art. 1
In vigore dal 16 mar 2026
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione finale della commissione preparatoria e nella prima riunione della Conferenza delle parti dell’accordo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo») è la seguente:
1)
l’Unione sostiene l’adozione di un regolamento interno che garantisca il funzionamento e l’organizzazione efficienti, anche sotto il profilo dei costi, trasparenti e corretti delle riunioni della Conferenza delle parti e che consenta la piena partecipazione dell’Unione in qualità di parte conformemente all’accordo;
2)
l’Unione sostiene l’adozione di norme finanziarie e l’operatività di un meccanismo finanziario che instaurino un processo equo e trasparente, in grado di rispondere alle specificità di ciascuna parte dell’accordo, per garantire che ciascuna parte contribuisca alla sostenibilità finanziaria dell’accordo e alla sua attuazione in modo equo e coerente con la propria capacità contributiva, e che il meccanismo finanziario garantisca altresì la fornitura di assistenza agli Stati parte in via di sviluppo nei loro sforzi volti ad attuare l’accordo.
Storico versioni
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