Art. 3

In vigore dal 5 mar 2026
Qualora la proposta di emendamento di cui all’allegato della presente decisione sia stato approvato dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, lo presentano al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR. Gli Stati membri non formulano obiezioni a una notifica, da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR, della proposta di emendamento che figura nell’allegato della presente decisione.
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