Art. 1
In vigore dal 5 mar 2026
La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle prossime sessioni del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1) in relazione a una proposta di emendamento dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’AETR per consentire alla Mongolia di aderire all’AETR figura nell’allegato della presente decisione.
Modifiche formali e di minore entità della posizione di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:861:oj#art-1