Art. 2
Decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti
In vigore dal 3 mar 2026
Decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti
1. Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che non sono collegate a una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e che coinvolgono soggetti vigilati significativi quali definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 sono adottate da uno dei seguenti capi di unità operative:
a)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche sistemiche e internazionali;
b)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche universali e intermediari diversificati;
c)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
2. Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che sono collegate a una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e che coinvolgono soggetti vigilati significativi quali definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 sono adottate, oltre che dai capi di unità operative di cui al paragrafo 1, dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale Governance e operazioni dell'MVU o, se non sono disponibili, dal capo della divisione Autorizzazioni.
3. Qualora una decisione delegata ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) coinvolga più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è ciascuno dei soggetti vigilati che acquisiscono la partecipazione rilevante.
Storico versioni
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