Art. 1
Decisioni delegate relative a fusioni e scissioni
In vigore dal 3 mar 2026
Decisioni delegate relative a fusioni e scissioni
1. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 4 (in materia di fusioni) e 5 (in materia di scissioni) della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (6) sono adottate dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della divisione Autorizzazioni e da uno dei seguenti capi di unità operative:
a)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche sistemiche e internazionali;
b)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche universali e intermediari diversificati;
c)
il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
2. Qualora una decisione delegata ai sensi dell'articolo 4 (in materia di fusioni) e dell'articolo 5 (in materia di scissioni) della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) coinvolga più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è il soggetto vigilato risultante dall'operazione proposta in caso di fusione o il soggetto scisso in caso di scissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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