Art. 10

In vigore dal 26 feb 2026
1.   La presente decisione è costantemente riesaminata. I nomi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità riportati negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento in tali allegati sia giustificato. 2.   Le eccezioni di cui all’, paragrafi 8 e 9, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. L’, paragrafo 8, si applica fino al 22 febbraio 2027.
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