Art. 2
In vigore dal 24 feb 2026
1. È approvata la firma della dichiarazione comune dell’Unione europea e della Confederazione svizzera sull’istituzione di un dialogo ad alto livello sull’ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Unione europea e la Svizzera (8).
2. Sono approvate le dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano gli accordi e i protocolli di cui all’ della presente decisione:
a)
dichiarazioni comuni che accompagnano il protocollo di modifica di cui all’, lettera a), della presente decisione (9), ossia:
i)
dichiarazione comune sulla cittadinanza dell’Unione;
ii)
dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l’abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE;
iii)
dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente;
iv)
dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni;
v)
dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche;
vi)
dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti;
vii)
dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati;
viii)
dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera;
ix)
dichiarazione comune sul principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati;
x)
dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Autorità europea del lavoro;
xi)
dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri;
xii)
dichiarazione comune relativa all’inclusione di due atti giuridici dell’Unione nell’allegato I dell’accordo;
b)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all’, lettera e), della presente decisione;
c)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo di modifica di cui all’, lettera f), della presente decisione;
d)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all’, lettera h), della presente decisione;
e)
dichiarazione comune che accompagna l’accordo di cui all’, lettera m), della presente decisione.
3. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Svizzera seguenti:
a)
dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell’ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, che accompagna il protocollo di modifica di cui all’, lettera a), della presente decisione;
b)
dichiarazione della Confederazione svizzera relativa all’inclusione per analogia degli elementi istituzionali nell’Accordo sulla sanità, che accompagna l’accordo di cui all’, lettera n), della presente decisione.
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