Art. 1
In vigore dal 24 feb 2026
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma degli accordi e protocolli seguenti, con riserva della loro conclusione (7):
a)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
b)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
c)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
d)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
e)
Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
f)
Protocollo di modifica dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
g)
Protocollo istituzionale dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
h)
Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
i)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
j)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
k)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
l)
Protocollo dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
m)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica;
n)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità;
o)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea;
p)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale;
q)
Protocollo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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