Art. 1

In vigore dal 24 feb 2026
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma degli accordi e protocolli seguenti, con riserva della loro conclusione (7): a) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; b) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; c) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo; d) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo; e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo; f) Protocollo di modifica dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; g) Protocollo istituzionale dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; i) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; j) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; k) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli; l) Protocollo dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare; m) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica; n) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità; o) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea; p) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale; q) Protocollo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
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