Art. 2

In vigore dal 11 feb 2026
1.   L’Unione mette a disposizione della Spagna un prestito dell’importo massimo di 1 000 000 000 EUR. 2.   La Commissione mette a disposizione della Spagna il sostegno sotto forma di prestito.
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Art. 2 Decisione (UE) 2026/370 — Testo vigente | Portale Normativo