Art. 1
In vigore dal 11 feb 2026
Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata dalla Spagna il 28 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16, e che l’assistenza finanziaria è messa a disposizione della Spagna di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:370:oj#art-1