Art. 3

Notifica di smantellamento

In vigore dal 12 gen 2026
Notifica di smantellamento In caso di smantellamento delle installazioni interessate, entro tre mesi le imprese elencate nell’allegato I ne informano la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro in cui l’installazione in questione era ubicata.
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Notifica di smantellamento (Art. 3 Decisione (UE) 2026/76) — Testo vigente | Portale Normativo