Art. 3
Notifica di smantellamento
In vigore dal 12 gen 2026
Notifica di smantellamento
In caso di smantellamento delle installazioni interessate, entro tre mesi le imprese elencate nell’allegato I ne informano la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro in cui l’installazione in questione era ubicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2026:76:oj#art-3