Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 gen 2026
Definizioni
1. Per «reintegro» si intende la quantità totale di una sostanza che riduce lo strato di ozono, espressa in tonnellate metriche, sia essa vergine, recuperata o rigenerata, che non è stata precedentemente utilizzata nel ciclo di fabbricazione e che è inserita per la prima volta nel ciclo in questione.
2. Per «emissione» si intende la quantità totale di una sostanza che riduce lo strato di ozono, espressa in tonnellate metriche, immessa nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo durante l’uso di un agente di fabbricazione e durante lo stoccaggio e la movimentazione nel sito dell’installazione.
Storico versioni
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