Art. 5
Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE
In vigore dal 31 dic 2025
Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE
1. A decorrere dal 1o gennaio 2026, la BNB contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve meno le perdite accumulate dagli esercizi precedenti e l’importo corrispondente al saldo del conto economico ancora da assegnare alle perdite accumulate dalla BCE dagli esercizi precedenti, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2025.
2. I contributi della BNB sono determinati conformemente all’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell’articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della BNB e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione (UE) 2023/2818 (BCE/2023/34).
3. Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi finanziari.
4. Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, del bilancio della BCE per il 2025, la BCE calcola e conferma alla BNB l’ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.
5. Il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, del bilancio della BCE per il 2025 la BNB paga alla BCE, mediante TARGET:
a)
l’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all’, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell’, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e
b)
l’interesse maturato sull’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2026 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.
6. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di riferimento definito all’, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33).
7. Se l’importo calcolato in base al paragrafo 5, lettera a), è minore di zero, la BCE è tenuta, tramite TARGET, a versare alla BNB l’importo risultante dal paragrafo 5, lettere a) e b), il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione da parte del Consiglio direttivo del bilancio della BCE per l’anno 2025.
Storico versioni
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