Art. 4
Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo
In vigore dal 31 dic 2025
Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2026 e fatte salve le specificazioni di cui all’ riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla BNB un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 485 296 405,74 EUR.
2. La somma accreditata dalla BCE in favore della BNB è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento di cui all’, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33).
3. Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla BNB alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la BNB dell’importo cumulativo.
4. Il credito non è rimborsabile.
Storico versioni
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