Art. 2
Modifiche alla decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54)
In vigore dal 19 dic 2025
Modifiche alla decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54)
L’ della decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) è sostituito dal seguente:
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Procedura per la valutazione e il monitoraggio
1. Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite qualsiasi canale di cui all’articolo 0.4 bis.2.1 delle norme sul personale della Banca centrale europea (di seguito, le “norme sul personale”) che fanno riferimento a un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (*1) qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione.
2. Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi dell’allegato XI alle norme sul personale.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’ può:
a)
inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine amministrativa;
b)
qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa, decidere di avviarne una e di adottare le decisioni pertinenti dell’autorità che ha il potere di nomina in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, nonché, in via eccezionale, decidere di svolgere i compiti del direttore della Revisione interna in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, designando in tal caso investigatori di livello adeguatamente elevato per la conduzione dell’indagine.
(*1) Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (BCE/2016/3) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).»;"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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