Art. 1
Modifiche alla decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3)
In vigore dal 19 dic 2025
Modifiche alla decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3)
La decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) è modificata come segue:
1.
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
La presente decisione si applica:
—
ai membri degli organi decisionali della BCE o di qualsiasi altro organo istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 o dalla BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE o di altri organi,
—
ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti che partecipano agli organi decisionali della BCE o agli altri organi in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione
(di seguito, congiuntamente, i “partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi”), e
—
ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE, e
—
ai soggetti che partecipano all’esercizio delle funzioni della BCE, diversi dai partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi o dai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, su materie collegate alla loro partecipazione all’esercizio delle funzioni della BCE
(di seguito, congiuntamente, i “soggetti rilevanti”).»
;
2.
l’ è sostituito dal seguente:
«
Obbligo di riferire su attività illecite
1. I soggetti rilevanti che vengono a conoscenza di informazioni che fanno sospettare l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, ne informano senza indugio a) il direttore della Revisione interna, o b) l’alto dirigente del loro settore operativo, o c) il membro del Comitato esecutivo a cui risponde il loro settore operativo. Qualora le informazioni siano fornite alle persone di cui alle lettere b) o c), esse le trasmettono senza indugio al direttore della Revisione interna. I soggetti rilevanti non devono in alcun modo subire trattamenti ingiusti o discriminatori per aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.
2. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il direttore della Revisione interna vi dà seguito come segue:
a)
se le informazioni si riferiscono a qualsiasi partecipante al processo decisionale e ad altri organi come persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, il direttore della Revisione interna trasmette senza indugio le informazioni al Direttore generale del segretariato.
b)
In tutti gli altri casi, il direttore della Revisione interna, fatto salvo l’articolo 4 e a seguito dell’esito di una valutazione preliminare in conformità con il quadro per le indagini interne della BCE, trasmette senza indugio le informazioni ricevute all’Ufficio e ne informa, se del caso, il presidente.
3. Qualora il Direttore generale del segretariato riceva informazioni conformemente al paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 4, le trasmette senza indugio all’Ufficio e ne informa il direttore della Revisione interna e, se del caso, il presidente.
4. I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi che vengano a conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1, ne informano senza indugio il Direttore generale del segretariato o il presidente. Se riceve le informazioni, il presidente le trasmette senza indugio al Direttore generale del segretariato.
Il Direttore generale del segretariato avvia le azioni per darvi il seguito adeguato secondo i criteri e nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, assicurando in tal modo anche che, in tutti i casi che non riguardano alcun partecipante al processo decisionale e ad altri organi in quanto persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, le informazioni ricevute siano trasmesse senza indugio al direttore della Revisione interna.
5. Qualora un partecipante agli organi decisionali o ad altri organi ovvero un soggetto rilevante sia in possesso di informazioni concrete che confermino la possibile esistenza di un caso di frode, corruzione o un’altra attività illecita secondo il paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all’Ufficio di tali informazioni, esso può riferire direttamente all’Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell’articolo 4.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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