Art. 3
In vigore dal 18 dic 2025
L’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti dell’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:2577:oj#art-3