Art. 3

In vigore dal 18 dic 2025
L’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti dell’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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