Art. 1

In vigore dal 18 dic 2025
1.   L’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lituania, l’Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell’ambito della componente comune della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) («ICS2»), a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra coloro cui sono indirizzate e gli altri Stati membri, o il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri, o nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai fini dell’applicazione della normativa doganale. 2.   Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord utilizzano il sistema di controllo delle importazioni 1 («ICS1») per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata, a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   L’ufficio doganale di uno Stato membro, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, cui è stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 1 comunica alle altre autorità doganali degli Stati membri, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, gli esiti del controllo da esso effettuato, ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2015/2447, utilizzando il sistema elettronico CRMS di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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