Art. 2

In vigore dal 17 dic 2025
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia comunicano in merito ai progressi compiuti per stabilire il collegamento fra il sistema PoUS, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, e le rispettive interfacce uniche marittime nazionali, di cui al regolamento (UE) 2019/1239, ogni quattro mesi a decorrere dal 15 agosto 2025, entro il quindicesimo giorno successivo al quarto mese. La presente decisione si applica dal 15 agosto 2025 al 1o marzo 2027.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:2552:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2025/2552 — Testo vigente | Portale Normativo