Art. 1

In vigore dal 17 dic 2025
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia possono utilizzare i mezzi di cui all’articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di comunicare la posizione doganale delle merci.
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