Art. 3

In vigore dal 15 dic 2025
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’ è pari a 1 099 446,40 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 («spese») sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude la convenzione necessaria con l’FRS («convenzione»). La convenzione dispone che l’FRS assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente all’entità di detto contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tal senso e della data di conclusione di detta convenzione.
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